ESTRATTO DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AYBO
Statuto
Articolo 1 - Denominazione e sedeE'
costituita in San Lazzaro di Savena, in via Bellaria 21, una
associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del
Codice Civile denominata “Astanga Yoga Bologna associazione
sportiva dilettantistica” (AYBO).L’eventuale
cambiamento della sede sociale non comporterà modifica
statutaria
Articolo 2 - ScopoL'associazione
è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitaleEssa,
conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o
di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla
disciplina dello Yoga, intesa come mezzo di formazione psico-fisica
e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
non agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria
e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata
disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,
l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature
sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva,
nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della
pratica sportiva della disciplina sopra indicata e la creazione e
conduzione di corsi per la formazione di istruttori di Yoga. Nella
propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà
svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi
compresa, se del caso, la gestione di un posto di
ristoro.L'associazione
è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
dall'elettività e gratuità delle cariche associative e
dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente
di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti
e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.L'associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’UISP;
s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che
gli organi competenti dell’ente di promozione dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e
disciplinare attinenti all'attività sportiva.Costituiscono
quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti
e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali
nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle
società affiliate.L'associazione
s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti
tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore
federali.
Articolo 3 - DurataLa
durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere
sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli
associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissionePossono
far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone
fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che
sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che
siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve
intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività
sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva
della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione,
dell’UISP e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni
limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo
e ai diritti che ne derivano.Tutti
coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo.La
validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto
di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa
da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere
motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea
generale.In
caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne.La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei sociTutti
i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal
socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.Al
socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire
cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto
tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.
13.La
qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette
dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità
stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei sociI
soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti
casi:
A.
dimissione volontaria;B.
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del
versamento richiestodella
quota associativa;C.
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio direttivo,pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell'associazione,
o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio.D.
scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente
statuto.
Il
provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato
dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolgimento dell’assemblea.
L'associato radiato non può essere più ammesso..




